difendersi dai ladri

Legge sulla difesa abitativa: il punto della situazione

Nel 2019, durante il primo Governo Conte, il Parlamento approvò una controversa legge sulla difesa abitativa, che inserisce nella normativa la cosiddetta “legittima difesa domestica”. La situazione da quel momento non è mutata molto: la nuova legge sulla difesa abitativa non è stata più toccata, e le polemiche accese dalla sua approvazione si sono quietate. Non dimentichiamo, infatti, che pochissimi mesi dopo l’approvazione il Paese e il mondo intero si sono trovati a dover gestire la prima grande pandemia del III millennio.

Facciamo il punto della situazione, per cercare di capire se ci sono possibilità che la legge cambi in futuro.

Cosa dice la norma, oggi

L’articolo 52 del Codice Penale, oggi “legittima difesa”, diceva che:

  • Non è punibile chi ha commesso il fatto (cioè essersi difeso con la forza), per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Ecco il primo paletto: la proporzionalità tra offesa e difesa. Se il ladro ha in mano un bastone, non possiamo sparargli: possiamo usare le mani o un bastone per difenderci. Se il ladro è armato con una pistola non possiamo usare un fucile: possiamo usare una pistola, un bastone o le mani nude. E così via.

La nuova legge prescrive invece che “chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere” nel proprio domicilio (o luogo di lavoro, o imprenditoriale), “agisce sempre in stato di legittima difesa”, essendo “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa.

L’articolo 2 parla poi dell’eccesso colposo, cioè non volontario o razionale, della difesa, perché chi «trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità».

Inoltre, chi viene assolto dal reato di abuso di legittima difesa non è sottoposto al pagamento di risarcimenti alla famiglia del ladro, che non può richiederne.

Il grande nodo del “turbamento emotivo”

Con l’approvazione della legge sulla difesa abitativa si è inevitabilmente arrivati alla discussione riguardo il “turbamento emotivo grave” indicato dalla nuova norma.

A chi era contrario alla legge sembrava un facile escamotage per sottrarsi al processo: basterebbe dire di essersi trovati in questo stato di turbamento per scamparla. In realtà, la valutazione non viene fatta in modo soggettivo, su esame dell’imputato, ma in base a dati oggettivi e riscontrati dalle autorità intervenute sul posto e dalle legittime indagini avviate dopo la denuncia del fatto.

La legge era davvero necessaria?

La martellante campagna pubblicitaria di Salvini e Lega sul tema della difesa abitativa ha fatto sembrare la percentuale di casi esposti alla norma molto sovrastimata. La maggioranza degli imputati per questo reato viene prosciolta prima del processo.

I casi arrivati in tribunale per legittima difesa, negli anni precedenti al 2019, sono stati solamente:

  • 5 nel 2013
  • nessuno nel 2014
  • 3 nel 2015
  • 2 nel 2016

Quelli per “eccesso colposo di legittima difesa”, invece:

  • 2 nel 2013
  • nessuno del 2014
  • 1 nel 2015
  • 2 nel 2016

La domanda allora sorge spontanea: la legge serviva davvero, o si è trattato esclusivamente di una mossa elettorale della destra?

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